Dal 2019 il regime forfettario sarà riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Cosa è il “regime forfettario”?
Il regime forfettario è regime fiscale agevolativo previsto per le sole persone fisiche con partita iva (non si applica alle società) che prevede una tassazione pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) su un reddito così calcolato:
Ricavi X Coefficiente di redditività in %
Dove:
- I ricavi sono le fatture incassate nel periodo
- Il coefficiente di redditività è una percentuale stabilità forfettariamente che varia a seconda del tipo di attività svolta (Codice Ateco 2007)
Esempio: se sono un professionista (architetto, commercialista, geometra, …) e durante l’anno ho incassato 50.000 euro di fatture, considerato che il coefficiente di redditività stabilito dalla legge per questo genere di attività è il 78%, il reddito sarà così determinato:
- 50.000 x 78% = reddito 39.000
Le imposte da pagare (Irpef) saranno pari ad euro 5.850 (39.000 x 15%)
I costi sono quindi determinati forfettariamente e non essendovi quindi possibilità di portarli in deduzione (i contributi previdenziali si) il regime forfettario risulta particolarmente agevolato per le attività professionali ma meno per le attività artigianali o commerciali (tradizionalmente con più costi).
Quando è conveniente il Regime Forfettario:
- Per chi svolge prestazioni verso privati vista la non applicazione dell’iva sulle fatture emesse;
- Per chi sostiene pochi costi rispetto al fatturato in quanto il reddito viene determinato forfettariamente (quindi quando i costi sono inferiori al coefficiente di redditività individuato in base al Codice Ateco 2007);
- Per chi ha anche altri redditi da assoggettare a irpef in modo da detrarre spese mediche, familiari a carico, ecc … (con il regime forfettario non è possibile)
La bassa tassazione è certamente un incentivo ma l’effettiva convenienza va valutata caso per caso.
Il regime forfettario prevede, inoltre, numerose agevolazioni:
- l’esonero dall’applicazione, liquidazione, dichiarazione e versamento IVA (come contropartita il forfettario non può recuperare l’IVA assolta sugli acquisti)
- l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica
- l’esonero dalla registrazione di corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse
- l’esonero dagli studi di settore
- l’esonero dall’IRAP
Chi non può accedere al Regime Forfettario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
- non residenti, salvo i soggetti che risiedono in UE e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari;
- i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione e che, contemporaneamente, esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni destinatarie del nuovo regime forfettario;
- i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In attesa delle circolari dell’Agenzia delle Entrate necessarie a chiarire alcuni aspetti in modo particolare riferite alle partecipazioni in srl, riepiloghiamo i casi di esclusione:
Società di persona: non ammesso
Associazioni professionali: non ammesso
Srl in regime di trasparenza: non ammesso
Srl con partecipazione di controllo (>50%): ammesso se attività svolta è diversa
Srl con partecipazione non di controllo (<50%): ammesso
Spa: ammesso