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Il regime forfettario: verificare l’effettiva convenienza


Egidio Veronesi
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Dal 2019 il regime forfettario sarà riservato a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Cosa è il “regime forfettario”?

Il regime forfettario è regime fiscale agevolativo previsto per le sole persone fisiche con partita iva (non si applica alle società) che prevede una tassazione pari al 15% (5% per i primi 5 anni  di attività) su un reddito così calcolato:

 

Ricavi X Coefficiente di redditività in %

Dove:

  • I ricavi sono le fatture incassate nel periodo
  • Il coefficiente di redditività è una percentuale stabilità forfettariamente che varia a seconda del tipo di attività svolta (Codice Ateco 2007)

Esempio: se sono un professionista (architetto, commercialista, geometra, …) e durante l’anno ho incassato 50.000 euro di fatture, considerato che il coefficiente di redditività stabilito dalla legge per questo genere di attività è il 78%, il reddito sarà così determinato:

  • 50.000 x 78% = reddito 39.000

Le imposte da pagare (Irpef) saranno pari ad euro 5.850 (39.000 x 15%)

I costi sono quindi determinati forfettariamente e non essendovi quindi possibilità di portarli in deduzione (i contributi previdenziali si) il regime forfettario risulta particolarmente agevolato per le attività professionali ma meno per le attività artigianali o commerciali (tradizionalmente con più costi).

Quando è conveniente il Regime Forfettario:

  • Per chi svolge prestazioni verso privati vista la non applicazione dell’iva sulle fatture emesse;
  • Per chi sostiene pochi costi rispetto al fatturato in quanto il reddito viene determinato forfettariamente (quindi quando i costi sono inferiori al coefficiente di redditività individuato in base al Codice Ateco 2007);
  • Per chi ha anche altri redditi da assoggettare a irpef in modo da detrarre spese mediche, familiari a carico, ecc … (con il regime forfettario non è possibile)

La bassa tassazione è certamente un incentivo ma l’effettiva convenienza va valutata caso per caso.

 

Il regime forfettario prevede, inoltre, numerose agevolazioni:

  • l’esonero dall’applicazione, liquidazione, dichiarazione e versamento IVA (come contropartita il forfettario non può recuperare l’IVA assolta sugli acquisti)
  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica
  • l’esonero dalla registrazione di corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse
  • l’esonero dagli studi di settore
  • l’esonero dall’IRAP

Chi non può accedere al Regime Forfettario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
  • non residenti, salvo i soggetti che risiedono in UE e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari;
  • i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione e che, contemporaneamente, esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni destinatarie del nuovo regime forfettario;
  • i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

 

In attesa delle circolari dell’Agenzia delle Entrate necessarie a chiarire alcuni aspetti in modo particolare riferite alle partecipazioni in srl, riepiloghiamo i casi di esclusione:

Società di persona: non ammesso

Associazioni professionali: non ammesso

Srl in regime di trasparenza: non ammesso

Srl con partecipazione di controllo (>50%): ammesso se attività svolta è diversa

Srl con partecipazione non di controllo (<50%): ammesso

Spa: ammesso

 

 

 

 

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Egidio Veronesi

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