Da ormai più di cinque anni l’esercizio di un’attività professionale riservata agli iscritti ad albi, ordini e collegi può essere svolta attraverso una SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI, in breve STP.
Avvocati, notai, medici, ingegneri, geometri, commercialisti e via dicendo possono quindi adottare questa nuova formula che offre numerosi vantaggi rispetto a quella tradizionale dello studio associato o della singola posizione professionale.
Innanzitutto la STP può essere costituita secondo uno qualsiasi dei tipi di società previsti dal codice civile, individuando quello più rispondente alle esigenze specifiche; è cioè possibile scegliere di adottare la forma di una società di persone (s.s., snc, sas) caratterizzate da una gestione snella e flessibile, oppure di una società di capitali (spa, sapa, srl) che offrono una maggiore protezione dal rischio dell’attività svolta, o ancora della società cooperativa.
Oltre che monodisciplinare la STP può essere pluridisciplinare, unendo professionisti appartenenti a ordini diversi (ad esempio l’avvocato con il commercialista e il consulente del lavoro, l’ingegnere con il geometra e così via), consentendo quindi di offrire alla clientela una ampia gamma di servizi specialistici.
Inoltre della compagine sociale possono fare parte, oltre ai soci professionisti, anche soci di capitali, ovvero soci investitori, con un massimo del 30%, consentendo, in un contesto sempre più competitivo, di poter effettuare investimenti consistenti nell’attività.
La veste sociale poi facilita il trasferimento dell’attività da un professionista all’altro tramite la semplice cessione delle quote sociali.
Da ultimo, secondo la risposta all’interpello n. 954-93/2014 fornitaci dall’Agenzia delle Entrate, il reddito della STP si qualifica come reddito di impresa e non di lavoro autonomo, il che consente di superare alcune limitazioni previste per quest’ultima categoria di redditi, quali l’indeducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili, nonché le difficoltà legate all’applicazione del principio di cassa e delle ritenute d’acconto.
In conclusione la STP, seppure ancora poco conosciuta, rappresenta uno strumento duttile, conveniente e competitivo, in grado di agevolare il professionista nell’affrontare le mutevoli e numerose sfide che il mercato costantemente pone.
Rapporto tra STP e socio professionista
Essere soci di STP può inoltre essere conveniente per il professionista.
Con la risoluzione ministeriale 128 del 27/12/2018 l’Agenzia conferma che il compenso che il professionista riceve dalla STP di cui è socio per l’attività prestata è reddito di lavoro autonomo. Lo stesso emetterà quindi fattura con Iva e ritenuta di acconto. Il professionista non pagherà l’irap per assenza (relativamente alla propria posizione individuale) di organizzazione imprenditoriale, mentre la STP detrarrà le relative fatture dal reddito d’impresa sia ai fini Ires che Irap. Vi sarà in tal caso la duplicazione del contributo integrativo in fattura che pareggerà, il più delle volte, il risparmio fiscale, ma tale contributo avrà benefici sulla pensione del socio professionista perché una quota dello stesso concorre ad aumentare il montante contributivo. Il compenso annuale sarà oggetto di apposito contratto preventivo tra STP e socio professionista e potrà essere pagato anche con cadenza mensile.